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giovedì 17 settembre 2009

Riconoscimento giuridico delle comunità intenzionali.

Di seguito, un documento interlocutorio, elaborato dal CONACREIS (Coordinamento Nazionale dei Centri di Ricerca Etica, Interiore e Spirituale), per il riconoscimento giuridico delle comunità intenzionali e degli ecovillaggi, con allegata proposta di legge

Introduzione

Le comunità rappresentano una tra le forme più antiche di aggregazione tra esseri umani: oggi possono costituire avanzati laboratori di sperimentazione sociale, eppure non esistono strumenti giuridici per regolare le svariate attività che queste realtà comprendono. L’Italia ha una lunga e ricca storia di esperienze comunitarie, che i sociologi indicano con il termine “intenzionali” per distinguerle dalle "comunità di fatto", cioè quelle che si formano spontaneamente: ma dispetto di una storia così ricca e vivace, le esperienze comunitarie non hanno trovato finora collocazione nell’ordinamento giuridico italiano. La questione che si solleva interessa altre esperienze di fatto che risultano, appunto, prive di propri diritti e, proprio per questo, con minori opportunità di esprimere le loro caratteristiche e potenzialità, e quindi discriminate.
Con l'espressione "riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali" intendiamo in primo luogo affermare l'esistenza di un modello sociale, economico e di valori, che rivendica la piena dignità della propria esperienza. In altri termini, l'idea di un "riconoscimento" non indica la richiesta di vantaggi di parte, ma rappresenta il modo per poter efficacemente esprimere - con pienezza di comprensione ed in coerenza con l'Ordinamento giuridico italiano - ciò che si è e si fa, inquadrandolo nel contesto in cui si è inseriti.

Elementi di utilità sociale delle Comunità
Nel concepire l'idea di una legge che riconosca le Comunità Intenzionali è necessario conoscere le molteplici opportunità di utilità e crescita sociale che queste costituiscono, non solo per il territorio sul quale sono insediate, quanto per lo Stato stesso.
A questo proposito, basti ricordare il ruolo svolto nella tutela, nel recupero e nella valorizzazione di siti spesso marginalizzati, nei quali l'operosità comunitaria produce il miglioramento di terre incolte, procedendo con elementi quali la riforestazione, la pratica dell'agricoltura biologica, la valorizzazione dei prodotti tipici, il riutilizzo di infrastrutture, il recupero delle consuetudini che erano alla base degli usi civici, così come molto altro ancora. In altri termini le comunità possono essere considerate i sensori dei bisogni del territorio, la cui efficacia potrebbe essere amplificata se esistessero apposite convenzioni con le istituzioni. La Regione Piemonte e la Comunità Europea promuovono politiche pubbliche per ripopolare la montagna, con spese che non sempre sono commisurate ai risultati. La disponibilità di persone che a questo si dedicano gratuitamente con forme di volontariato è un elemento prezioso di che andrebbe riconosciuto e favorito. Non è irrilevante ricordare su questo punto l’oneroso prezzo in vite umane e i costi ingenti per la spesa pubblica in anni recenti, dovuti ai danni derivanti dal dissesti idrogeologici in Piemonte, che in tal modo potrebbero pià facilmente essere evitati, grazie ad un lavoro adeguato di uso dei terreni. Un territorio abbandonato necessita di interventi di ogni sorta; le comunità provvedono ad eseguire a proprie spese le urbanizzazioni primarie e a creare servizi utili di manutenzione e uso delle risorse. Le comunità ristrutturano siti abbandonati e periferici, li fanno rivivere, li rendono abitabili con l'impiego delle energie rinnovabili e con sistemi poco impattanti. Con il loro lavoro riqualificano e nobilitano ciò che altrimenti andrebbe perduto. Anche in questo caso, il risparmio per la collettività derivante dal provvedere in forma autonoma all'uso delle risorse, ai costi energetici, per alcuni casi allo smaltimento dei rifiuti, andrebbe quantificato con cifre di valutazione in termini di diversi "zeri". Con il loro insediarsi in un territorio, molte volte si tratta di territori in fase di spopolamento, le comunità insediano in loco anche attività produttive (in genere nascono e si sviluppano antichi mestieri, arte e artigianato d'eccellenza), infrastrutture e servizi, elementi poi fruibili anche da parte del resto della popolazione insediata nell’area. Sotto il profilo sanitario, la presenza delle comunità svolge una preziosa opera di prevenzione, che si traduce in un risparmio tangibile per la spesa pubblica in quanto ai costi per l'assistenza sanitaria ed ospedaliera. La qualità della vita e la pratica di stili di vita armonici, previene in molti casi la necessità di ricorrere all'uso di farmaci, ad esempio antidepressivi e psicofarmaci, che i servizi sanitari erogano abitualmente. Gli effetti sociali sono molto più estesi di quanto fin qui espresso. Dal punto di vista educativo, i piccoli he crescono in comunità hanno molte più figure di riferimento educativo, capaci di completare ed integrare il quadro parentale di nascita, diversamente da quanto avviene sempre più spesso oggi in una famiglia mononucleare. Altrettanto importante è il ruolo che hanno in comunità gli anziani, così come altri soggetti deboli, che trovano molteplici occasioni di partecipazione e coinvolgimento alla vita sociale. Motivare e coinvolgere i giovani in ruoli attivi e responsabilizzanti previene i fenomeni di disagio e microdelinquenza, che più facilmente si manifestano in assenza di un contenitore affettivo e progettuale, come la comunità rappresenta. Non certo ultima per importanza è la grande risorsa che le comunità rappresentano nel volontariato: sostenere il volontariato è una scelta coerente con la vita comunitaria, trattandosi di attività che formano gli individui ad affrontare nella pratica la partecipazione ai bisogni della collettività. Un requisito fondamentale da recepire in una legge che riconosca le comunità, dovrebbe essere proprio il riconoscimento dell'impegno sociale, misurabile in servizi di utilità pubblica e privata.

Le Comunità nel contesto urbano

Per ampliare le considerazioni su come le Comunità Intenzionali possano costituire importanti risorse per la società, occorre non limitarsi ad osservare le comunità che si costituiscono in territori extra-urbani, ma anche quelle che si costituiscono nelle grandi città. E' sempre più frequente leggere sulle prime pagine dei giornali notizie su come l'inflazione abbia raggiunto dimensioni preoccupanti, con conseguente impennata dei prezzi relativi ai generi di prima necessità e la difficoltà ad "arrivare alla fine mese" per un numero crescente di famiglie. I dati Istat pubblicati lo scorso anno indicano che più di 13.000.000 di persone sono a rischio di povertà nel nostro Paese e, purtroppo, si tratta di un trend in aumento. Parallelamente occorre considerare che un problema crescente della nostra società è costituito dallo sfilacciamento del tessuto sociale, che unitamente a problemi di isolamento e solitudine, si amplifica soprattutto nei grandi centri. La riduzione della quantità e qualità delle relazioni interpersonali è la carenza più grossa che può affliggere una società, in quanto nessuna politica pubblica può avere efficacia se non ha una base, anche culturale, su cui poggiare. In risposta a questi disagi stanno nascendo risposte spontanee da parte di gruppi di cittadini che si organizzano in forma solidale, per affrontare insieme problemi comuni che altrimenti, da soli, non si potrebbero risolvere.
Ad esempio, nelle grandi città si stanno diffondendo forme di collaborazione interfamiliari per svolgere acquisiti condivisi (Gruppi di Acquisto Solidale), esempi di applicazione a fattispecie diverse dei modelli comunitari, che la recente Legge Finanziaria ha voluto incentivare attraverso trattamenti fiscali agevolati. Recentemente stanno nascendo, anche nel nostro Paese, vere e proprie comunità urbane, ispirate all'esperienza nord europea del co-housing, altrimenti detti “condomini solidali“.
Si tratta di esperienze che non hanno nulla a che vedere con gli squatter e le case occupate: sono infatti tradizionali nuclei familiari e singole persone che scelgono di vivere assieme per fronteggiare, uniti, problemi economici e disagi difficili da affrontate in solitudine. Dalla coabitazione, nata così per necessità di una vita più serena e facile, si sviluppano accordi reciproci, forme organizzate di muto aiuto e gestioni economiche condivise, creando ad esempio per le spese condivise una "cassa comune", fino ad arrivare a regole di vita comuni, condivisione di tempi, di auto, di lavatrici, e altre situazioni comuni scelte, alle quali ispirarsi. Così facendo si attivano processi compensativi che permettono di ammortizzare tra più persone quei costi e oneri e difficoltà che altrimenti sarebbero insostenibili per un solo nucleo familiare, contrastando nel contempo i problemi derivanti dal crescente isolamento.

Gli strumenti giuridici a disposizione delle Comunità

Dopo aver riassunto come le Comunità Intenzionali costituiscano delle straordinarie opportunità di utilità sociale, vediamo ora quali difficoltà queste affrontino e di quali strumenti giuridici possono disporre. In estrema sintesi gli aspetti che occorrerebbe disciplinare con una legge appropriata riguardano: - la proprietà, da intendersi in forma indivisa; - l'organizzazione del lavoro; - le opportunità urbanistiche, da applicare a misura della socialità comunitaria; - i diritti ed i doveri tra gli appartenenti alla stessa comunità. Non esistendo attualmente una disciplina che possa consentire al modello comunitario di esprimersi completamente, le comunità fanno ricorso agli istituti giuridici vigenti, evidenziando i limiti della loro applicazione. Nel dettaglio citiamo alcuni punti chiave:

Le Associazioni.
Le comunità perseguono scopi non lucrativi, ma rappresenta una forzatura farle rientrare in scopi limitati e definiti delle associazioni, poiché gli scopi comunitari sono complessi e variabili per definizione. Inoltre, il lavoro prestato in ambito associativo può solo essere svolto in forma volontaria, mentre la realizzazione delle finalità comunitarie richiede un impegno sovente “full time”. Un altro limite è legato alla scarsa credibilità che le associazioni hanno nei confronti degli istituti di credito, il che rende difficile l'erogazione di prestiti e mutui.

Le Imprese Societarie.
Un'impresa è un'organizzazione a scopo di lucro, per questo poco adattabile alle finalità mutualistiche della comunità ed ai meccanismi di regolazione e compensazione interni. Il lavoro comunitario è invece più assimilabile a quello volontario, che a quello salariale. Inoltre i costi applicati al lavoro in un’impresa sono pensati per attività volte a produrre ricchezza individuale e non sono mirati alla crescita collettiva come avviene invece in una forma comunitaria. Soffermandoci su questi primi due istituti, occorre rilevare come le comunità si pongano a cavallo tra le "associazioni" e le "imprese", che sono anche i due approcci attualmente più vicini rispetto al tema del lavoro. Il primo costituisce il settore "no-profit", finalizzato ad attività volontarie di pubblica utilità, il secondo rappresenta il settore "profit", finalizzato all'accumulo del capitale. Le Comunità, con il solo fatto di esistere, stimolano a riflettere sulla necessità di disciplinare un nuovo soggetto giuridico, rendendo possibile l'operare con modalità profit, ma con il fine di reinvestirne i proventi in attività di utilità sociale e di carattere collettivo.
Con questo approccio si potrebbero trattare più correttamente anche gli aspetti previdenziali e gli accordi interni alla comunità stessa, derogando in parte alle regole di un sistema che nasce per tutelare i lavoratori nei confronti dei datori di lavoro, ma che non è pensato per avere in considerazione le finalità solidaristiche proprie delle comunità.
Altri istituti utilizzati normalmente per supplire alla carenza legislativa comunitaria sono:

Le Cooperative.

Le comunità perseguono scopi mutalistici, in parte assolti dal modello cooperativo, anche se oggi questo è stato equiparato al modello societario. D'altra parte, la comunità rientra forzatamente nella veste cooperativa, perché questa non è idonea a gestire anche funzioni non economiche. Inoltre, anche sotto il profilo economico, la cooperativa accoglie prevalentemente il lavoro dipendente e salariato, mentre non contempla quello proveniente dalla libera attività comunitaria.

Le Fondazioni.

La Fondazione è un'aggregazione legata ad un patrimonio. Si tratta di uno strumento “rigido“, con meccanismi di controllo che non si adattano ad una comunità, nè possono consentirne l'avvio, poiché nella fase iniziale manca proprio il patrimonio. Infine, ma con un profondo distinguo dai quattro precedenti istituti:

la Famiglia.
Il Codice Civile dedica un intero libro al diritto di famiglia. Le Comunità intenzionali sono per certi aspetti simili alle famiglie contadine dell'800, pertanto non così distanti dal paradigma di famiglia allargata. Come tali necessitano della regolamentazione dei diritti e dei doveri che nascono tra le persone che condividono la stessa scelta di vita.

Per un riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali
Un riconoscimento giuridico delle Comunità Intenzionali dovrebbe innanzitutto definirne finalità ed oggetto, istituendo un apposito registro nazionale. Tra criteri per l'iscrizione al suddetto registro sarà opportuno stabilire l'anzianità minima ed il numero di aderenti, scoraggiando eventuali impieghi impropri e strumentali del nuovo isituto. Il carattere da evidenziare in questo senso è la stabilità del percorso comunitario svolto fino al momento del riconoscimento, pertanto, a titolo indicativo, potranno risultare congrui gli istituti comunitari sorti con almeno 5 anni di attività e la composizione di 20 soggetti appartenenti, minori compresi. Tra gli elementi identificativi dovranno altresì essere misurabili, in termini oggettivi, quali sono le ricadute di utilità sociale che le comunità costituiscono per la collettività. A questo proposito potrà essere opportuno definire l'attività profusa in termini di volontariato, od equivalente impegno quantificabile, che consenta anche di stabilire forme di collaborazione concertata con le Istituzioni. Uno strumento che si può impiegare in tal senso è il Bilancio-Etico-Sociale, rendicontando tramite esso sulle attività svolte e sulle ricadute di queste, delineando un quadro omogeneo, puntuale e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte. La proprietà potrà essere intesa in forma collettiva, ai sensi degli art. 2659 e 2660 del codice civile, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali.
Le Comunità intenzionali potranno stabilire rapporti di lavoro al loro interno in regime di agevolazione fiscale, in ragione della loro accertata utilità e di quanto espressamente affermato nelle finalità statutarie. Si richiama a tal proposito quanto illustrato sopra in merito alla collocazione del lavoro svolto in ambito comunitario, in una posizione mediana tra le attività "non profit" e quelle precipuamente finalizzate al profitto. Oltre al lavoro, le risorse economiche attraverso cui le Comunità Intenzionali potranno finanziarsi riguarderanno, a titolo non esaustivo: donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali, contributi di amministrazioni od enti pubblici, entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici. La disciplina dovrà anche prevedere la regolazione dei rapporti intercorrenti tra i membri conviventi della comunità, ribadendo come diritti e doveri abbiano una natura mutualistica e solidaristica, equiparati a quelli tra familiari come disciplinati dal Codice Civile, anche ai fini dell’assistenza sanitaria, rispetto ai conviventi residenti. Sarà inoltre opportuno prevedere la possibilità di concedere opportunità urbanistiche secondo parametri ed indici che tengano conto delle esigenze di gruppi umani comunitari. Tali possibilità saranno recepite all'interno dei Piani Regolatori comunali, anche ricorrendo allo strumento delle Aree Speciali. La normativa di riferimento per quanto non espressamente previsto dalla legge potrebbe rimandare alla disciplina delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000).

Disciplina delle Comunità intenzionali
Preambolo

La Repubblica riconosce il valore civile e la funzione di utilità sociale delle organizzazioni comunitarie sociali disciplinate dalla presente legge. Esse sono formazioni attraverso le quali oltre ad esprimersi la personalità dei cittadini si contribuisce alla realizzazione dei valori di solidarietà sociale, civile, economica e culturale, alla tutela dell’ambiente ed al perseguimento di obiettivi di ricerca etica, interiore e spirituale. La funzione sociale delle organizzazioni è espressa altresì dallo svolgimento di compiti ed attività in favore della collettività con momenti di risparmio della spesa pubblica.

Art. 1. Definizione
Le comunità sono aggregazioni di persone fisiche le quali condividono intenzionalmente un progetto di vita caratterizzato dalla ricerca etica e spirituale e fondato su forme di comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato infine mediante forme di convivenza continuativa, anche legate ad un determinato territorio od a momenti di valorizzazione degli usi civici.

Art. 2. Requisiti per la costituzione
Le Comunità si costituiscono per atto pubblico rogato da notaio. Possono costituirsi le aggregazioni di persone fisiche che hanno i seguenti requisiti: a) numero di persone di almeno 10 iscritti, compresi i minori all’atto della presentazione della domanda; b) progetto di vita comunitaria caratterizzato dalle finalità di cui all’art.1, da attuarsi mediante forme di convivenza continuativa tra gli aderenti specificamente previste ed indicate; c) svolgimento di attività di utilità sociale, da indicare nell’atto costitutivo d) previsione di un ordinamento interno ispirato ai principi di uguaglianza e pari opportunità tra gli aderenti con indicazione della elettività delle cariche, dell’obbligo del bilancio etico sociale, dei criteri di ammissione, delle modalità di scioglimento e degli obblighi devolutivi in caso di scioglimento. Le comunità in possesso dei requisiti prima indicati possono richiedere la iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità istituito presso il Dipartimento degli Affari sociali della Presidenza del Consiglio; tale iscrizione viene deliberata in favore delle comunità che ne fanno domanda a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo e purché risulti che le comunità siano esistenti ed operanti da almeno 3 anni. La iscrizione nel Registro Nazionale attribuisce alla comunità la personalità giuridica nonché tutti i diritti, gli obblighi, i benefici e le qualità previste dalla legge in favore di detti soggetti e per i rapporti da essa disciplinati. La iscrizione nel Registro Nazionale attribuisce alla comunità un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti no profit ed ONLUS. Il Registro Nazionale presso il Dipartimento è tenuto e vigilato da uno speciale ufficio (Osservatorio Nazionale per le Comunità) del quale dovrà essere chiamato a far parte un rappresentante nazionale delle Comunità.

Art. 3. Risorse economiche.

Le Comunità traggono le loro risorse economiche da: - quote e contributi degli associati; - donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali; - contributi di amministrazioni od enti pubblici; - entrate derivanti da prestazioni di servizi verso terzi privati o pubblici; - proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d’opera degli associati, di carattere commerciale, artigianale o agricolo; - altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della Comunità. Le Comunità sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma precedente. Le Comunità hanno l’obbligo di rendicontazione delle proprie entrate ed uscite in bilanci annuali. Le Comunità sono tenute a reinvestire al proprio interno i proventi derivanti dalle attività economiche svolte, coerentemente con le finalità istituzionali, con il divieto di distribuire tra i membri gli utili eventualmente maturati.

Art. 4. Bilancio etico-sociale.
Le Comunità possono sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni per l’erogazioni di servizi a terzi a titolo oneroso. Le Comunità redigono annualmente il bilancio sociale rendicontando sulle quantità e sulle qualità di relazione con i gruppi di riferimento rappresentativi dell’intera collettività, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale, completo e trasparente della complessa interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-politici connaturati e conseguenti alle scelte fatte.

Art. 5. Strutture per lo svolgimento delle attività sociali.
Le Comunità possono ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni pubblici mobili ed immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali. Possono altresì stipulare con Enti pubblici territoriali locali convenzioni particolari per la costruzione e/o l’ampliamento di strutture edilizio-urbanistiche anche in deroga ai PRGC ovvero per il riconoscimento di “Area Speciale” agli insediamenti destinati al conseguimento delle finalità istituzionali ed a qualsiasi titolo detenuti dalle singole Comunità, anche come momenti di valorizzazione degli usi civici.

Art. 6. Proprietà.

Le Comunità possono avere intestati beni di proprietà collettiva, ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art.7. Prestazioni di lavoro

I membri che prestano la loro attività lavorativa presso la Comunità in maniera continuativa e prevalente hanno diritto al mantenimento sulla base della condizione patrimoniale della comunità stessa ed in modo che sia garantito un livello corrispondente a quello definito dall’art. 36 della Costituzione e 230 bis c.c. La Comunità ha comunque la facoltà di organizzare forme di lavoro diversificate con trattamenti fiscali autonomi di cui al seguente art. 8.

Art. 8. Disciplina fiscale e agevolazioni.
Le Comunità possono stabilire rapporti di lavoro al loro interno in regime di agevolazione fiscale nella misura forfettaria fissa per IRPEF del 20% per le prestazioni d’opera onerose ed in regime di esenzione fiscale per le prestazioni d’opera libere e gratuite prestate dai propri associati per il perseguimento di fini istituzionali. Le Comunità intenzionali possono organizzare forme di scambio lavoro-ospitalità, soggette alla agevolazione fiscale sopra indicata, al netto dei costi di ospitalità.

Art. 9. Diritti e doveri degli associati conviventi.

I componenti delle Comunità hanno tra loro diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica, equiparati a quelli tra familiari come disciplinati dal codice civile, anche ai fini dell’assistenza sanitaria.

Art. 10. Eredità
In caso di successione nel patrimonio di un associato appartenente alla Comunità intenzionale riconosciuta per morte del medesimo, in mancanza di altri successibili l’eredità è devoluta alla Comunità intenzionale di appartenenza in deroga all’art. 586 c.c.

Art.11. Iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità in sede di prima applicazione della legge

L’iscrizione nel Registro Nazionale delle Comunità è consentita, su domanda da presentarsi presso il Dipartimento degli Affari sociali della Presidenza del Consiglio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrino di avere svolto da almeno 3 anni la attività di cui all’art. 2 e con il possesso dei requisiti ivi previsti, pur attraverso l’utilizzo di altri istituti giuridici previsti dall’ordinamento. Entro un anno dalla data di iscrizione al Registro Nazionale dei soggetti di cui al primo comma i medesimi dovranno provvedere alla loro trasformazione in Comunità secondo le forme ed i requisiti di cui alla presente legge.

Art. 12. Norma di rinvio.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle Comunità intenzionali si applica la normativa della disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Bologna, 13 Settembre 2008